Associazione di Varese
Archivio Notizie
FEDERFARMA VARESE
Associazione Varesina
Titolari di Farmacia
0332 236164
0332 830101
Ticket sui farmaci
L'importo massimo del ticket sui farmaci è di 2 Euro per confezione, sino ad un massimo di 4 Euro per ogni ricetta.
Sono esenti dal pagamento del ticket le seguenti categorie:
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cittadini minori di 14 anni senza limiti di reddito
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invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
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invalidi per servizio - dalla 1^ all'8^ categoria
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invalidi civili al 100%
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grandi invalidi per lavoro (riduzione capacità lavorativa dall' 80% al 100%)
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invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
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danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
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vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)
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ciechi e sordomuti
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titolari di pensione sociale e, dal 1 gennaio 2012, i familiari a carico (codice di esenzione E03)
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pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
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soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia
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ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
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infortunati sul lavoro (per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse) purché la circostanza sia indicata sulla prescrizione medica
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titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.
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trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 (Dl.vo 109/1998)
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pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 Euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 (Dl.vo 109/1998)
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pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 (Dl.vo 109/1998)
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vittime del dovere e familiari
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cittadini colpiti dal sisma in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, se residenti o domiciliati nei Comuni della Lombardia e iscritti al SSR, che si trovino in situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza comunale di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, ovvero di prestazione dell'attività lavorativa
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disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione
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cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8/2/2012, e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione
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cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8/2/2012 per la cassa integrazione e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione
Hanno diritto alla riduzione del ticket a 1 Euro per confezione sino ad un massimo di 3 Euro per ricetta le seguenti categorie:
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assistiti esenti per patologia o per malattia rara aventi un reddito complessivo lordo SUPERIORE a 46.600 Euro
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invalidi civili (con percentuale superiore ai 2/3)
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invalidi del lavoro (con percentuale superiore ai 2/3)
Farmaci equivalenti e non coperti da brevetto:
La quota fissa vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.
Normativa di riferimento:
D.G.R. N. IX/4380 del 07/11/2012
D.G.R. n. 4230 del 25.10.2012
D.G.R. n. 4750 del 18.05.2007
D.G.R. n. 18475 del 30.07.2004
D.G.R. n. 15592 del 12.12.2003
D.G.R. n. 12287 del 4.03.2003
D.G.R. n. 11534 del 10.12.2002
Dl.vo 109/1998